Interessi di mora

Interessi di mora: cosa sono e come calcolarli

• Approfondimenti/Recupero crediti

 

Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono il costo per il mancato rispetto dei termini temporali di pagamento da parte del debitore. Il creditore di un determinato rapporto commerciale, infatti, ha a disposizione questo strumento per essere ripagato del danno subito a seguito di un inadempimento contrattuale.

Secondo la legislazione europea, qualsiasi ritardo nei pagamenti di un cliente autorizza il creditore ad applicare interessi di mora. Questa regola vale per tutte le operazioni commerciali tra imprese, comprese le ditte individuali, e per le operazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni.

La regola fondamentale per il calcolo degli interessi di mora è stabilita dall’articolo 4 del decreto 231/2002.

Gli interessi di mora scattano dal primo giorno successivo alla scadenza del pagamento. Se il cliente è una pubblica amministrazione il pagamento è dovuto entro 30 giorni di calendario mentre se il cliente è un’impresa i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni di calendario se non diversamente convenuto tra le parti.

Se il termine di pagamento non è stabilito da un contratto, gli interessi scattano automaticamente dopo 30 giorni di calendario dopo il ricevimento della fattura. Nei casi in cui non si conosce la data di ricevimento della fattura il creditore può chiedere che il calcolo degli interessi abbia inizio dopo 30 giorni dalla fornitura del servizio o del prodotto richiesto dal cliente. Qualora invece la fattura venga inviata prima della fornitura di prodotti o servizi gli interessi scattano solo dopo la fornitura.

Con riferimento ai rapporti commerciali di cui al decreto legislativo numero 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo numero 192/2012 il tasso di interesse da applicare per il calcolo degli interessi di mora è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Il tasso di mora per il 2° semestre 2017, per esempio, era pari allo all’8,00% inclusa la maggiorazione prevista.

Per calcolare gli interessi moratori è sufficiente moltiplicare l’importo dovuto per il tasso di mora e per il numero di giorni trascorsi dal primo giorno utile per la maturazione degli interessi. Il risultato di questa moltiplicazione andrà poi diviso per 365 (anche per gli anni bisestili, per non creare disparità di trattamento).

Oltre agli interessi dovuti, il creditore ha anche diritto ad un importo forfettario per il risarcimento dei costi di recupero (minimo 40 euro) e a un risarcimento per tutti i restanti costi di recupero – fino ad un importo ragionevole (ad es. costi legati all’intervento di un’agenzia per il recupero crediti).

Prima di procedere al calcolo degli interessi di mora occorre però procedere alla messa in mora del proprio debitore. Si tratta di una procedura regolata dall’articolo 1219 del codice civile, stabilisce che “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.”

Di conseguenza, la scadenza del termine originario di pagamento non è sufficiente a costituire in mora il proprio debitore: sarà necessario inviare una lettera scritta via raccomandata A/R con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata.

Un’agenzia di recupero crediti può guidare l’azienda nel fitto dedalo di regolamentazioni e leggi in materia e verificare che siano state seguite tutte le procedure e che si verifichino tutte le condizioni per poter richiedere gli interessi di mora ai propri debitori.

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